PROFILO DINAMICO FUNZIONALE E PROFILO DI FUNZIONAMENTO
ATTENZIONE: Il profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019 e IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE che stai per leggere rimane SOLO a titolo informativo.
IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
COS'E'
Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.
Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/2/94).
Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94).
Descrive cioè "in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili" (D.P.R. 24/2/94).
In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.
COSA CONTIENE
Il Profilo descrive ed evidenzia:
i livelli di "funzionalità" nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua identità;
le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza;
il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa e quindi "comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che egli dimostra di incontrare
nei vari settori di attività;
b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia d'età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di
interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
sensoriale, esaminato soprattutto in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzione visiva, uditiva, tattile;
motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnestiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
autonomia, esaminata in riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.)."
(D.P.R. 24/2/94).
A COSA SERVE
Il P.D.F. è utile ai "fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- P.E.I. (o personalizzato - P.E.P) perché consente all'insegnante, evidenziando capacità e analizzando limiti, di:
dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi;
adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto;
scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili;
privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;
programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, e utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.
CHI LO REDIGE
Il P.D.F. viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale." (D.P.R. 24/2/94).
L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.
Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno 1 incontro interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato.
QUANDO FORMULARLO
Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94).
Inoltre" alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94).
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° elementare, della 4° elementare, della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della scuola superiore).
USO DEL P.D.F.
Poiché la compilazione del P.D.F. si configura come obbligo di legge (D.P.R. 24/02/1994), gli insegnanti di sostegno e i docenti curricolari, con la collaborazione delle famiglie degli alunni, curano, a seguito della definizione congiunta con gli specialisti dell' U.L.S.S, la stesura del profilo avendo cura, soprattutto, di esplorare il potenziale di sviluppo di ogni alunno, a breve e a medio termine, a partire dall'esame dei parametri indicati (autonomia, socializzazione, apprendimento - articolato per ambiti di conoscenza -, interessi,...) e quant'altro possa offrire un quadro il più possibile completo delle capacità, possibilità e carenze del soggetto.
Tali esiti potranno risultare maggiormente obiettivi qualora non ci si limiti ad analizzare intuitivamente, occasionalmente o approssimativamente comportamenti, abilità, apprendimenti, ma quando si utilizzano metodi e strumenti in grado di avviare a osservazioni e analisi sistematiche, precise, obiettive e continue, aiutando così l'indagine che si va compiendo. Non si intende ovviamente suggerire percorsi, dare indicazioni didattiche o metodologiche, né offrire strumentazioni o proporre teorie, bensì incoraggiare il più possibile l'utilizzo di materiali sperimentali o sperimentati tali da facilitare l'attività degli operatori, da rendere più congruente la scelta degli obiettivi, più coerente il rapporto tra obiettivi/metodi/contenuti e situazione iniziale.
OSSERVAZIONE SISTEMATICA
Parliamo di Osservazione sistematica quando essa non è occasionale, non si serve di mediatori (ad es. questionari), è intenzionalmente inserita in un progetto educativo controllato e controllabile, ha esigenza di ricavare dati esaurienti e attendibili, è precisa nel richiedere cosa osservare, come registrare le osservazioni, in che modo quantificare il tutto.
Tutto ciò richiede all'insegnante la capacità di delimitare il campo di osservazione a quei comportamenti direttamente e oggettivamente rilevabili e quantificabili e di tener sotto controllo il contesto in cui essi si presentano più facilmente. È importante, nella registrazione, osservare non solo la frequenza di emissione della manifestazione, ma anche la sua durata e l'intensità con cui si manifesta in modo da avere sotto controllo l'entità reale del fenomeno e, poiché sarà impossibile una osservazione che duri per tutto il tempo scolastico, si dovrà decidere, e quindi programmare, anche in quali momenti, durante quali attività, alla presenza di quali docenti, in quale periodo della giornata condurre l'osservazione e con quale cadenza. Ovviamente l'osservazione va condotta nel contesto classe analizzando anche, ad es., antecedenti e conseguenti che causano, mantengono, estinguono il comportamento, esaminando i feed-back negativi e positivi che il gruppo offre, controllando le dinamiche che il soggetto instaura nelle sue relazioni interpersonali, osservando il tipo di comunicazione che viene attivato all'interno della classe.
Questo consente di monitorare anche i più lievi cambiamenti, misurando anche le modifiche più insignificanti sia positive che negative: e ciò per confermare o meno il successo dell'intervento.
PROFILO DI FUNZIONAMENTO
Il Profilo di funzionamento, previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92, viene redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.
CHI LO REDIGE
Vediamo ora come e quando si redige il Profilo di Funzionamento e chi si occupa della stesura di questo documento.
Il PF è il risultato del lavoro di diversi professionisti. Infatti, lavorano a questo testo tutti i profili che compongono l’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare), composta da:
uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia del minore per il quale si compila il documento del PF;
almeno due dei seguenti professionisti: un assistente sociale, uno psicologo dell’età evolutiva, un professionista sanitario dell’area della riabilitazione, un pedagogista o un altro esperto che, in rappresentanza dell’ente locale di competenza e in possesso di opportuno titolo professionale, ha in carico l’alunno con disabilità per il quale si redige il PF.
Oltre a questi professionisti (tra i quali compaiono figure che si occupano anche di altri importanti documenti di inclusione come ad esempio il PAI, il Piano Annuale dell’Inclusività o il PDP, il Piano Didattico Personalizzato) collaborano nella stesura del Profilo di Funzionamento anche:
i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dell’alunno;
l’alunno con accertata condizione di disabilità;
il dirigente scolastico o un docente specializzato nel sostegno della scuola frequentata dall’alunno.
Redatto a partire dalla scuola dell’infanzia, il Profilo di Funzionamento deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
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Riferimenti normativi
Linee guida inclusione scolastica 2022 (Pubblicate il 10 novembre 2022 sul sito del Ministero della Salute le "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS");
Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e Ministero della salute 2022 (Il Protocollo prevede la costituzione di un comitato e la formazione di gruppi di lavoro specifici ai quali potranno partecipare esperti del mondo della scuola, dell'università, della sanità e delle associazioni);
Sentenza Consiglio di Stato del 26 aprile 2022 n. 3196 (Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Ministero dell'istruzione sulla legittimità del nuovo piano educativo individualizzato);
Nota del 30 novembre 2021 n. 29452 (punto 9.1. Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023)
Sentenza TAR su redazione PEI e nota operativa (Annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022);
Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66);
Nota del 13 gennaio 2021 n. 40 (Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182);
Linee - Guida Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI (Concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche);
Inclusione e nuovo PEI (Sito del Ministero dell'istruzione sull'argomento);
Nota del 28 settembre 2020 n. 17377 (Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l'aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche);
Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 7;
Piani Educativi Individualizzati e inclusione 2020 (Nota del Ministero dell'istruzione sull'aggiornamento e la verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), dopo l'emergenza Covid-19);
Nota dell'8 giugno 2020 n. 793 (Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni);
Atto di indirizzo delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020 (Diramato l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del 7 febbraio 2020 n. 2, che individua le priorità politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, con le relative aree di intervento aggiornate e integrate);
Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1138 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Fonte: www.superabile.it di Antonello Giovarruscio